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Eluana Englaro, chi decide sulla propria vita?

Posted in Bioetica, Cronaca, Politica, Società by Massimo Lizzi on novembre 18, 2008

Eluana Englaro

Eluana Englaro

“Chi dedice sulla propria vita?” è il titolo di una tavola rotonda, dedicata ad Eluana Englaro, il cui resoconto è stato pubblicato sull”ultimo numero di Micromega.

La vicenda di Eluana Englaro è più complessa della vicenda di Welby, perchè non esiste e non può più esistere una esplicita dichiarazione di volontà da parte di un corpo che sopravvvive artificialmente in stato vegetativo. Perciò, si parla di vuoto normativo e si propone una legge sul testamento biologico.

Il vuoto legislativo, per questo singolo caso, rifacendosi comunque all’articolo 32 della Costituzione*, è stato coperto dalla sentenza della Cassazione del 16 ottobre 2007, dalla sentenza della Corte civile d’Appello di Milano, del 25 giugno 2008, e dalla sentenza della Cassazione del 13 novembre 2008, la quale ha ritenuto di poter dedurre la volontà di Eluana, mediante la testimonianza del padre e di altre persone a lei care.

E’ una soluzione soddisfacente? Io non lo so, non ho seguito e riflettuto abbastanza su questo caso, mi sto informando in questi giorni, seguendo le notizie sui giornali. Quello che mi sento di contestare, non è tanto il segno di un orientamento (più favorevole, più contrario), quanto la negazione della complessità del caso, di un atteggiamento analitico, riflessivo, e del rispetto per la tragedia che hanno vissuto e che vivono le persone più direttamente coinvolte, a partire dai genitori. Perciò, reputo inaccettabile la definizione di omicidio.

Non solo perchè viene proposta come oggettiva e invece non trova corrispondenza in nessun vocabolario, meno che mai nel codice penale (art. 575), per cui l’omicida è chiunque cagiona la morte di un uomo ed è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Attenzione. Non chiunque, causa, provoca, determina, etc. Chiunque cagiona. Accezione negativa di causare, ovvero causare dolore e danno, con colpa (azione contraria alla morale e alle leggi). Dal punto di vista del diritto penale, per omicidio s’intende la morte di una persona fisica causata da un’altra persona fisica con dolo, colpa o preterintenzione, senza il concorso di Scriminanti. L’assassino è una persona che commette un omicidio, ovvero uccide un’altra persona senza il concorso di cause di giustificazione.

Ma anche perchè nega la complessità. Delegittima moralmente qualsiasi orientamento diverso, pretende di semplificare, fino a banalizzare la tragedia. Inibisce la riflessione, l’analisi e la sostituisce con la propaganda ideologica. Una propaganda di tipo terroristico. E qui mi riferisco non tanto a chi sostiene questa posizione nei forum, in modo tanto perentorio quanto superficiale, ma alla posizione assunta dalla Santa Sede alla vigilia della sentenza: Eluana, il pg: “No a ricorso contro l’interruzione”. La Santa Sede avverte: “Sarebbe omicidio”.

Posizione, peraltro, che si baserebbe solo su un argomento non dimostrato: Sospendere idratazione e alimentazione in un paziente in stato vegetativo peggiora il suo stato, e la terribile morte per fame e per sete è una mostruosità disumana e un assassinio”. Mentre invece si ammette la possibilità di sospendere la somministrazione dei farmaci. Soltanto la somministrazione di farmaci, secondo il Cardinale Barragan, sarebbero parte della terapia e potrebbero costituire accanimento terapeutico, per la Cassazione, tuttavia, l’alimentazione artificiale è comunque un presidio terapeutico.

Una volta emessa la sentenza, venuta meno l’esigenza immediata di esercitare una pressione, la Santa Sede, pur continuando a interferire, cambia definizione, e parla successivamente di eutanasia, anche se le associazioni collaterali, nel loro esercizio di lobbyng, insistono nell’adoperare un linguaggio da crociata ed espressioni come “condanna a morte”.

E’ il comportamento di chi, non vuole trovare una soluzione, vuole imporre come legge dello stato, la propria morale.

* Art. 32 Cost.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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